Formazione "il FIGLIO dell'UOMO" ARGOMENTO dalla STAMPA QUOTIDIANA

FORMAZIONE

il FIGLIO dell'UOMO

ONLUS - ASSOCIAZIONE CATTOLICA

E-mail: studiotecnicodalessandro@virgilio.it

Siti Internet: http://www.cristo-re.eu ; http://www.maria-tv.eu ;

http://www.vangeli.net ; http://www.mondoitalia.net ;

http://www.web-italia.eu ; http://www.engineering-online.eu;

2009 dal 5 al 12 Aprile

8a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet nel MONDO de

" i Quattro VANGELI " della CHIESA CATTOLICA , Matteo, Marco, Luca, Giovanni, testi a lettura affiancata scarica i file cliccando sopra Italiano-Latino Italiano-Inglese Italiano-Spagnolo

L'ARGOMENTO DI OGGI

Aderite all"

ORDINE LAICO dei " CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO" per VIVERE il VANGELO, Diventate CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO vivendo la Vostra VITA in FAMIGLIA e sul LAVORO secondo VIA, VERITA' VITA

dai GIORNALI di OGGI

TREMONTI BOND

BOZZA DECRETO MIN. ECONOMIA

2009-03-02

Ingegneria Impianti Industriali

Elettrici Antinvendio

ST

DG

Studio Tecnico

Dalessandro Giacomo

SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE

 

L'ARGOMENTO DI OGGI

 

CORRIERE della SERA

per l'articolo completo vai al sito

http://www.corriere.it

2009-03-02

 

 

REPUBBLICA

per l'articolo completo vai al sito

http://www.repubblica.it/

2009-03-02

 

 

 

 

L'UNITA'

per l'articolo completo vai al sito

http://www.unita.it

2009-03-02

 

 

 

 

 

 

il SOLE 24 ORE

per l'articolo completo vai al sito

http://www.ilsole24ore.com

2009-03-02

Emissioni legate a capitale e sottoscrittori

Mercoledí 25 Febbraio 2009

Tetto al 4%, sì ai mutui cartolarizzati

Tetto al 4%: Come funziona e quali sono gli effetti

Sì della Camera al decreto salva-banche, che passa al Senato

Dl banche, Camera approva garanzie statali limitate al 2009

Depositi bancari: lo Stato garantisce per tre anni

Pubblichiamo la bozza del decreto predisposto dal ministero dell'Economia per attuare la disciplina dei "Tremonti bond" introdotti dal decreto legge 185/08 (Dl "anti-crisi").

ARTICOLO 1- Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) "decreto legge 185", il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185;

b) "Ministero", il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;

c) "Banca", la banca e/o la società capogruppo di un gruppo bancario avente sede legale in Italia ed emittente gli strumenti finanziari di cui al presente decreto,

3. Le Banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, del Dl 185, e conseguirne indebiti vantaggi.

ARTICOLO 2 - Procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari

1. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca. La richiesta, deliberata dall'organo competente, è presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Ministero con modalità che assicurino la rapidità e la riservatezza della comunicazione, Essa deve pervenire almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione e contenere tra l'altro i seguenti elementi:

a) delibera dell 'organo competente;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale;

d) la prevista data di sottoscrizione.

2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana e avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Il protocollo d'intenti deve contenere tra l'altro previsioni sull'impegno della Banca e del gruppo bancario di appartenenza in ordine a:

a) la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008;

b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 185;

c) l'applicazione di condizioni di credito che – nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria – siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;

d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;

e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;

f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa.

3. La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca del codice etico previsto nell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legge 185. Ferme restando le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, il codice contiene limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della Banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

Il Ministero, sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, comunicate dalla Banca d'Italia, assume la decisione in ordine alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al relativo ammontare, sentito il Comitato di consulenza globale e garanzia di cui alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, Il Ministero comunica la decisione alla Banca d'Italia e, per la relativa accettazione, alla Banca richiedente; la decisione è comunque subordinata al perfezionamento dei decreti di cui al successivo comma.

5. L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze a seguito del perfezionamento del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto legge 185 di individuazione, delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.

ARTICOLO 3 - Criteri di valutazione, condizioni e misura dell'intervento

1. Ai fini dell'assunzione della decisione da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro:

a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca;

b) il profilo di rischio della Banca tenendo conto anche di indicatori di mercato, ove disponibili, quali gli spread sui contratti di credit default swap (Cds) relativi al debito subordinato ritenuti liquidi ed il rating ad essa attribuito che, di regola, è associato ad, una classe non inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/Ce;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui è richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attività della Banca ponderate per il rischio.

2. L'operazione risulta economica nel suo complesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 185, e pertanto è possibile, procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa alle condizioni indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.Il prospetto specifica ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.

3. L'operazione, inoltre, può essere ritenuta economica nel suo complesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa a condizioni economiche che determinano un rendimento atteso nel complesso inferiore a quello di cui all'allegato prospetto, a condizione che:

a) tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTp a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base;

b) gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal Ministero, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell'emissione, detengono più del due per cento del capitale dell'emittente. Le Regioni e gli enti locali nonché le imprese pubbliche come definite dalla Direttiva 2006/111/Ce non sono considerati come investitori privati ai sensi della presente lettera.

4. Il Ministero valuta, con il supporto della Banca d'Italia, che le operazioni di cui al comma 3 siano in linea con le condizioni di mercato e, in particolare, che le condizioni siano tali da non alterare in maniera significativa gli incentivi degli investitori privati e trasmette i risultati della valutazione alla Commissione Europea.

5. Per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio. Esso è inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.

6. Per le operazioni di cui al comma 2, nonché nel caso in cui la Banca non abbia rating, il Ministero comunica alla Commissione, una volta perfezionata l'operazione, le caratteristiche essenziali della stessa e gli esiti della valutazione di cui al comma 1.

7. Qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/Ce, il Ministero notifica alla Commissione Europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformità alla Comunicazione della Commissione del 5 Dicembre 2008.

8. I titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli Spa. Dei titoli sottoscritti e dei relativi, interessi è tenuta apposita contabilità, presso la Banca d'Italia, con l'evidenzi azione delle Banche emittenti.

9. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

ARTICOLO 4 - Monitoraggio delle operazioni

1. Le operazioni di cui al presente decreto e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, monitora l'espansione delle attività di bilancio delle banche interessate dagli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero effettua il riesame delle misure previste dal presente decreto, secondo quanto previsto della Comunicazione della Commissione del 5 Dicembre 2008 ed in particolare rispetto ai punti da 40 a 42. Il Ministero notifica eventuali necessità di prorogare il regime previsto dal presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando laddove necessario i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese.

 

 

 

 

 

 

 

per l'articolo completo vai al sito

2009-02-01

 

http://www.avvenire.it

http://www.lastampa.it/redazione/default.asp

http://www.italysoft.com/news/famiglia-cristiana.html

http://www.italysoft.com/news/il-punto-informatico.html

 

 

per l'articolo completo vai al sito

2009-02-01

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_homepage_03.php?IDCategoria=1

http://www.ilgiornale.it/

http://www.vatican.va/news_services/or/home_ita.html

 

 

 

 

 

 

per l'articolo completo vai al sito

2009-02-01

 

http://www.europaquotidiano.it/site/engine.asp

http://www.gazzetta.it/

http://www.corrieredellosport.it/

http://www.wallstreetitalia.com/

per l'articolo completo vai al sito

2009-02-01

http://www.panorama.it/

http://espresso.repubblica.it/

http://www.sorrisi.com/sorrisi/home/index.jsp

http://www.sanpaolo.org/fc/default.htm

 

per l'articolo completo vai al sito

 

 

 

per l'articolo completo vai al sito

2008-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

per l'articolo completo vai al sito

2008-10-31

 

per l'articolo completo vai al sito

2008-10-31

 

 

 

Vai alla HOME PAGE

Edito in Proprio e Responsabile STUDIO TECNICO DALESSANDRO GIACOMO

Responsabile Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Riferimaneti Leggi e Normative : Michele Dalessandro - Organizzazione, impaginazione grafica: Francesca Dalessandro